Libertà per tutti, muri per nessuno


La legge tutela le persone che, a causa della propria patologia, non possono godere delle stesse opportunità degli altri individui. È la Costituzione stessa ad imporre all’ordinamento giuridico una serie di norme che possano agevolare tutti coloro che non potrebbero inserirsi all’interno del mondo lavorativo né della società.
Le persone nate con disabilità motorie hanno sin da subito riscontrato problemi ad essere individui attivi nella società, perché non sempre si trovano mezzi con attrezzature adeguate per permettere loro di spostarsi. Quando si parla di aiuto ai disabili ci si riferisce a quelle norme che ne consentono l’inclusione sociale, come ad esempio la possibilità di poter usufruire del trasporto pubblico, che devono avere caratteristiche tecniche precise per garantire loro l’accesso, ma ancora oggi questi aspetti non sono stati apportati a tutti i mezzi. Alcuni requisiti per lo spostamento di queste persone sono: pedane elevatrici, sedili o spazi riservati e blocchi per le sedie a rotelle.
Purtroppo, la classe politica e le amministrazioni sembrano sempre troppo impegnate in problemi più urgenti come se per loro queste non siano cose importanti. Ad esempio i fondi destinati al sociale continuano a essere spostati in altri settori.
Per i disabili anche fare un semplice viaggio risulta molto difficile, perché ad esempio devono prenotare sempre con largo anticipo e devono avere maggiore pazienza. La quotidianità non può significare trovare soluzioni alternative a un diritto che deve essere di tutti cioè vivere nella normalità.
Ci sono, perciò, dei diritti a favore dei passeggeri con disabilità, regolata da una legge europea del 2013, la quale stabilisce i seguenti principi:
          I vettori, che offrono servizi di trasporto al pubblico, non possono richiedere ai disabili un costo aggiuntivo sulle prenotazioni o l’acquisto dei biglietti;

          nei viaggi a lunga percorrenza (quelli che superano i 250 km), se si decide di non far salire a bordo della vettura il disabile, occorre chiarire quale sia il motivo del rifiuto e fornire al passeggero con disabilità un’alternativa per affrontare il viaggio. Al passeggero disabile spetta il diritto al rimborso;

          i trasportatori non possono rifiutare i passeggeri a bordo a causa della loro disabilità, a meno che non vi sia una ragione confermata per motivi di sicurezza o altre cause;

          nel caso di viaggi a lungo termine, chi gestisce le stazioni (le fermate per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri) deve dare assistenza ai passeggeri disabili;

          i disabili hanno diritto al risarcimento per perdita o attrezzature per la mobilità. Se, durante il viaggio, la carrozzina o l’altro dispositivo di assistenza viene danneggiato o perso, il vettore è tenuto a pagare un risarcimento che corrisponde al valore della sostituzione o della riparazione e se è necessario, il vettore dovrà effettuare la riparazione o il cambio in contemporanea con l’avvenuta perdita.

La normativa europea si occupa di assicurare i diritti fondamentali dei passeggeri disabili anche nel trasporto ferroviario e aereo.
Quasi tutti i treni dispongono di una carrozza dotata di posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori; inoltre il trasporto ferroviario mette a disposizione dei passeggeri disabili un servizio di assistenza dedicato: si tratta delle cosiddette Sale Blu. Sempre nell’ambito dei diritti dei passeggeri disabili che intendano viaggiare in treno rientra la cosiddetta Carta Blu, che è una tessera gratuita nominativa riservata alle “persone con disabilità” o “mobilità ridotta”, che consente al titolare di acquistare un unico biglietto al prezzo intero valido per sé e per il proprio accompagnatore.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea vigono regole comuni che prevedono assistenza dedicata al fine di garantire la libera circolazione anche tramite l’utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi.
Secondo questa normativa, la compagnia aerea, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che il passeggero disabile sia accompagnato da un’altra persona in grado di fornirgli l’assistenza personale necessaria.
Il regolamento europeo prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i disabili e si applica a tutti i tipi di volo.
I passeggeri portatori di disabilità devono avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini perché tutti SIAMO UGUALI.


Antonietta Landi
Sica Simona
Schivo Mariapia
III C

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